Art. 23.

      1. Al comma 3 dell'articolo 128 del testo unico, le parole: «di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, commi 7 e seguenti».